PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione la presente legge regolamenta l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.

Art. 3.
(Esposizione del Crocifisso).

      1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, in tutte le

 

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stazioni e le autostazioni, i porti e gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del Crocifisso.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
      3. Gli organi costituzionali danno attuazione alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 500 a 1.000 euro.
      2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.