1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.
1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione la presente legge regolamenta l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.
1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, in tutte le
1. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 500 a 1.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.